09/06/2023
Intesa su nuove regole per le frontiere e l'asilo; ora il confronto con il Parlamento EuropeoImmigrazione, accordo fra i ministri UE
Il Consiglio UE Giustizia e Affari Interni ha trovato un’intesa per nuove regole riguardanti le procedure di frontiera e l’asilo in seno al Patto UE sulla migrazione e l'asilo. L’accordo fra i ministri costituirà la base del confronto con il Parlamento europeo per l’eventuale approvazione definitiva delle nuove regole.
Semplificazione della procedura di asilo
Il regolamento sulla procedura di asilo (APR) stabilisce una prassi comune e più veloce in tutta l'UE che gli Stati membri devono seguire. Vengono inoltre stabilite regole in relazione ai diritti dei richiedente asilo, come la possibilità di avvalersi del servizio di un interpretariato o il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legale. Il regolamento mira anche a prevenire gli abusi del sistema, stabilendo chiari obblighi per i richiedenti di cooperare con le autorità durante l'intera procedura.
Procedure alle frontiere
È prevista la possibilità di una valutazione alle frontiere esterne dell'UE riguardo la fondatezza e l’ammissibilità delle domande d’asilo. I migranti soggetti a tale verifica non sono autorizzati ad entrare nel territorio dello Stato membro. È importante sapere che tale procedura di frontiera verrebbe applicata quando un richiedente asilo presenta domanda a un valico di frontiera esterna a seguito di arresto in relazione a un attraversamento illegale del confine e in seguito allo sbarco dopo un'operazione di ricerca e soccorso. La procedura è obbligatoria per gli Stati membri se il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, se ha fornito informazioni false o nascosto informazioni e se il richiedente ha una nazionalità con un tasso di riconoscimento inferiore al 20%. La durata totale della procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera non dovrebbe essere superiore a 6 mesi.
Per applicare la procedure di frontiera, gli Stati membri devono stabilire una “capacità adeguata”, in termini di accoglienza e risorse umane, necessaria per esaminare in qualsiasi momento un determinato numero di domande e per eseguire le decisioni di rimpatrio. A livello UE questa “capacità adeguata” è di 30.000 persone. La capacità adeguata di ciascuno Stato membro sarà stabilita sulla base di una formula che tiene conto del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere e dei respingimenti su un periodo di tre anni.
Modifica del Regolamento di Dublino
Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR) dovrebbe sostituire, una volta concordato, l'attuale regolamento di Dublino (che stabilisce quale Stato membro è competente per l'esame di una domanda di asilo). L'AMMR semplificherà queste regole e ridurrà i termini. Ad esempio, la procedura di ripresa in carico finalizzata al trasferimento di un richiedente nello Stato membro responsabile della sua domanda sarà sostituita da una semplice notifica di ripresa in carico.
Nuovo meccanismo di solidarietà
Per superare l’attuale situazione che vede pochi Stati membri responsabili della grande maggioranza delle domande di asilo, viene proposto un nuovo meccanismo di solidarietà. Le nuove regole combinano la solidarietà obbligatoria con la flessibilità per gli Stati membri. Sono previsti il trasferimento, contributi finanziari o misure di solidarietà alternative. Nessuno Stato membro sarà mai obbligato a effettuare ricollocamenti.
Ci sarà un numero minimo annuo di ricollocamenti dagli Stati membri meta della maggior parte degli ingressi nell'UE verso Stati membri meno esposti a tali arrivi. La quota è 30.000, mentre il numero minimo annuo per i contributi finanziari sarà fissato a 20.000 euro per ricollocamento.
Prevenzione di abusi e movimenti secondari
L'AMMR contiene anche misure volte a prevenire gli abusi da parte del richiedente asilo ed evitare movimenti secondari. Il regolamento, ad esempio, stabilisce obblighi per i richiedenti asilo di presentare domanda negli Stati membri di primo ingresso o soggiorno regolare. Scoraggia i movimenti secondari limitando le possibilità di cessazione o trasferimento di responsabilità tra Stati membri e quindi riduce le possibilità per il richiedente di scegliere lo Stato membro in cui presentare la domanda.
Per quanto riguarda le tempistiche, lo Stato membro di primo ingresso sarà competente per la domanda di asilo per una durata di due anni.